Affidamento ed integrità morale, segreto professionale, conferimento ed estinzione del mandato.
Affidamento ed Integrità Morale
Art. 1 L’investigatore privato, nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo atti di interesse privato ma anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest’ultimo su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia.
Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l’investigatore privato deve rappresentare e/o difendere il suo cliente in maniera tale che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare espressamente all’incarico.
Segreto Professionale
Dovere fondamentale dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all’art. 4, è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione, nei casi in cui è esentato dall’informare quest’ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti. Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere l’investigatore privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Conferimento ed Estinzione del Mandato
Art. 9 Il titolare dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell’attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l’assenso dell’investigatore privato.
Art. 10 L’investigatore privato può usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega collaboratore.
Art. 11 L’investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, l’investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine di favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell’investigatore degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16 L’investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.